Lun 2 Lug 2012


Ristrutturazioni e riqualificazione: guida alle nuove detrazioni (by ITEC fotovoltaico - piemonte - cuneo - genola)
Il Decreto Sviluppo ha modificato gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di qualificazione energetica introducendo un’aliquota unica al 50‰ per le detrazioni in dichiarazione dei redditi, che saranno concesse solo fino al 30 giugno 2013.

Per interventi di ristrutturazione edilizia la nuova aliquota entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL
Per interventi di riqualificazione energetica la nuova aliquota scatta il primo gennaio 2013, e fino ad allora vige la precedente (bonus 55‰).
Bonus 55‰
La detrazione del 55‰ sulle spese di riqualificazione energetica (valida fino al 31 dicembre 2012) è riferita a interventi molto specifici (elencati nella Manovra Finanziaria 2007, ovvero la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al 347):

riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono determinati limiti di risparmio energetico (previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, anche qui previo rispetto di determinati requisiti di trasmittenza termica (elencati dalla Finanziaria 2007).
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per ognuno di questi interventi sono previsti diversi tetti massimi di spesa. Per una panoramica completa si consulti il D.M. 11 marzo 2008.


Bonus 50‰
Con la fusione tra le due categorie di agevolazione fiscale, è possibile insorgere in confusioni, che vanno peró evitate se si vuole vedere riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la detrazione presentata in sede di dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, è possibile usufruire della detrazione per «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia» (dl 6 dicembre 2011, n. 201, art.4, comma 1, lettera h).

Non è dunque chiaro su quali interventi si puó applicare la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, visto che la norma parla solo di «idonea documentazione» che attesti il conseguimento dei risparmi «in applicazione della normativa vigente».

Come ottenere la detrazione
Bonus 50‰ e 55‰

La risoluzione 55/E/2012 del 7 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per utilizzare le agevolazioni, le spese devono essere pagate con bonifico, bancario o postale, da cui risultino:

causale del versamento,
codice fiscale del beneficiario della detrazione
numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
Per la detrazione energetica, bisogna avere anche la certificazione energetica dell’immobile, e bisogna spedire all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori la documentazione sui lavori realizzati. Sostanzialmente, la procedura non ha subito variazioni.

Bonus 36‰

Diverso il discorso per la detrazione del 36‰ (che sale al 50‰): fino al 14 maggio 2011 era necessario spedire la documentazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara ma ora non è più necessario (obbligo soppresso con decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/E/2012 stabilisce che si puó avere la detrazione anche per lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 per i quali non è stata fatta la comunicazione. Basta indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

Stesso discorso per la manodopera in fattura: l’abolizione vale anche per le fatture precedenti al 14 maggio 2012.

Si ricorda infine che sempre la circolare 19/E/2012 spiega quali sono i documenti che il contribuente deve conservare (atto di notorietà, autocertificazione, certificazione dell’amministratore).